Regolamento assemblee regionali e provinciali per elezione coordinatori.

Ottobre 28, 2024

Art.1 – Premessa. Il presente documento è considerato regolamento interno all’Associazione; ha funzione di coordinare le operazioni elettorali relative all’elezione dei coordinatori provinciali e regionali.

Art.2 – Ai sensi dell’Art 13 dello Statuto, e fatta salva l’eventualità di elezioni anticipate del Consiglio Direttivo, le cariche sociali hanno una durata di DUE anni. Tale arco temporale viene di seguito denominato “mandato”.

Art 3– I coordinatori regionali e provinciali sono tutti rieleggibili per 2 mandati

Art. 4 – Tutte le operazioni di voto e di spoglio per le elezioni dei Coordinatori Regionali e provinciali, dovranno svolgersi esclusivamente nel giorno indetto per le elezioni, nell’arco della stessa giornata e con le modalità previste nei successivi articoli.

Art. 5 – L’Assemblea sarà convocata dal direttivo nazionale e validamente costituita in prima convocazione con la presenza diretta o per delega di almeno la metà degli associati aventi diritto, ovvero in seconda convocazione con la presenza diretta o per delega qualunque sia il numero degli associati aventi diritto.

Art. 6 – Se l’Assemblea prevede anche altri punti all’ O.d.G., le elezioni dovranno comunque essere al primo punto.

Art. 7  Presiederà l’Assemblea provinciale e l’Assemblea regionale il Presidente dell’Associazione o un componente del consiglio direttivo nazionale, o associato appositamente delegato, regolarmente iscritto all’associazione, non candidato, che viene di seguito denominato “Presidente”, che nominerà un segretario di assemblea.

Art. 8 – Associati Elettori. 1. Sono elettori tutti gli associati regolarmente iscritti all’Associazione fino a 15 giorni prima dello svolgimento dell’assemblea regionale e/o provinciale.  Il voto sarà precluso ai semplici sostenitori e volontari non associati, nonché ai nuovi richiedenti che hanno sottoscritto la domanda di iscrizione e pagato la quota, ma di cui il Consiglio Direttivo non ha ancora ratificato l’avvenuta iscrizione ed il relativo inserimento nel libro degli associati. Questi avranno comunque facoltà di partecipare all’Assemblea ma senza diritto di voto.

Art. 9 – Associati Eleggibili. 1. Sono eleggibili tutti gli associati maggiorenni regolarmente iscritti ed in regola con i pagamenti dovuti all’Associazione fino a 15 giorni prima dell’assemblea elettiva. Gli associati eleggibili non dovranno ricoprire cariche in altre Associazioni e/o partiti politici.

Art. 10 – Presentazione delle Candidature. 1. Le candidature a coordinatore provinciale e regionale dovranno essere spedite a mezzo mail ordinaria con conferma di ricezione al seguente indirizzo info@orizzontiliberali.it, almeno 5 (cinque) giorni prima della data delle elezioni che potrà avvenire nelle assemblee regionali per i coordinatori regionali che saranno convocate, per questa prima elezione, in uno dei seguenti giorni 16-17-18 novembre, con riserva di indicare, entro il corrente anno,  il periodo per lo svolgimento delle assemblee provinciali e l’elezione dei coordinatori provinciali.  Tutte le candidature consegnate o pervenute oltre il termine non potranno essere prese in considerazione. 2. L’elenco con i nomi dei candidati ammessi saranno inviati a mezzo mail agli associati/elettori della corrispondente assemblea territoriale. Le candidature saranno elencate in ordine di anzianità associativa identificabile con il numero tessera o data di iscrizione.

Art. 11 – Deleghe. 1. Per le elezioni del coordinatore regionale e del coordinatore provinciale ogni iscritto elettore, in caso di impedimento a partecipare personalmente, potrà farsi rappresentare in Assemblea da un solo associato. Alla stessa persona non potranno essere conferite più di UNA delega. 2. La delega dovrà essere conferita per iscritto, su apposito modulo che verrà inviato unitamente alla convocazione dell’assemblea provinciale e/o regionale e dovrà essere prodotta dal delegato in sede di assemblea; in tutti i casi andrà allegata, pena nullità, copia fronte-retro del documento d’identità del delegante. 3. L’iscritto votante delegato riceverà le corrispettive schede per l’espressione del voto.

Art. 12 – Apertura e svolgimento dell’Assemblea Elettiva. 1. Prima dell’apertura dell’Assemblea il Segretario ed il Presidente procederanno a redigere la lista delle presenze degli aventi diritto e delle deleghe, corredata con le relative firme. 2. Successivamente il Presidente aprirà l’Assemblea, facendo presentare i candidati al ruolo di coordinatore regionale e provinciale, con un tempo massimo di intervento di n.15 minuti. Dopo le presentazioni, il Presidente, in caso di più candidature al ruolo di coordinatore provinciale e regionale, chiederà all’Assemblea la nomina di una Commissione Elettorale. Diversamente il presidente dichiarerà aperte le operazioni di voto e si potrà procedere per acclamazione.

Art. 13 – Commissione Elettorale, Votazione e Scrutinio. 1. L’Assemblea, sentita la disponibilità dei presenti e qualora si renda necessario ai sensi del precedente articolo, provvederà a nominare una Commissione Elettorale, composta da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) associati, che sarà preposta a svolgere le formalità relative alle elezioni ed allo scrutinio, assicurandone la corretta applicazione. 2. Non potranno far parte della commissione gli associati che presentano la propria candidatura. 3. Alla Commissione Elettorale il Segretario consegnerà la lista dei votanti precedentemente redatta, per le verifiche e la distribuzione delle schede. 4. Le schede dovranno essere predisposte su appositi moduli sui quali verranno eventualmente riportati i nomi dei candidati per esprimere il voto di preferenza. 5. Il voto sarà segreto e dovrà essere espresso in modo chiaro e inequivocabile, tracciando una croce sopra il nominativo, se prestampato, o scrivendolo se la scheda non riporta alcun nominativo. 6. Ciascun elettore potrà esprimere un solo voto 7. Si considereranno nulle le schede che non riporteranno alcuna preferenza. 8. Ogni elettore consegnerà la propria scheda ripiegata ad un membro della Commissione, che la riporrà nell’urna. 9. A scrutinio effettuato risulteranno eletti alle cariche sociali coloro che avranno riportato il maggior numero di voti/preferenze. 10. In caso di parità verrà eletto l’associato con maggiore anzianità associativa (numero di tessera più basso o data di iscrizione più remota). 11. Oltre a tutte le operazioni elettorali anche i risultati della votazione e altre annotazioni utili verranno riportati sul verbale di Assemblea, a cura del Segretario e controfirmato dal Presidente. Al verbale dovrà essere allegato l’elenco degli elettori corredato dalle firme di quanti hanno preso parte alla votazione, dovranno essere inoltre archiviate e conservate a) le schede scrutinate ed assegnate, b) le schede annullate e quelle eventualmente contestate e non assegnate.

Art. 14 – Ricorsi. 1. Ogni ricorso dovrà essere prodotto ed ogni contestazione manifestata immediatamente sul posto alla Commissione che potrà valutarla e quindi decidere di respingerla o di sottoporla al voto dell’Assemblea per la mozione di annullamento e la ripetizione del voto da parte dell’Assemblea. 2. Dopo la proclamazione degli eletti non sarà più consentito ricorso alcuno.

Art. 15 – Chiusura delle votazioni, proclamazione eletti. 1. La Commissione Elettorale, dichiarate chiuse le votazioni (ovvero il Presidente dell’Assemblea nel caso si sia proceduto ad elezione unanime di tutti i candidati), proclamerà il coordinatore provinciale e regionale e farà sottoscrivere agli eletti apposito modulo per l’accettazione delle Cariche ove è espressamente indicata la gratuità del lavoro dagli stessi prestata, e l’impossibilità, a qualsiasi titolo o ragione, a contrarre obbligazioni in nome e per conto dell’associazione.

Art. 16 – Disposizioni finali 1. Delle nuove cariche sociali proclamate dovrà essere immediatamente data la massima pubblicità e diffusione ai soci non intervenuti in Assemblea ed ai terzi, nelle modalità previste per legge. Il sito web dell’Associazione e tutte le pagine e i canali “social” dovranno essere aggiornati in merito alle nuove cariche il prima possibile, e comunque non oltre il termine di quindici giorni. 2. Per quanto invece non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia allo Statuto dell’Associazione e alle norme vigenti in materia

Art. 17 – Pubblicità del regolamento 1. Il presente regolamento è stato redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo del 25/10/2024 e ratificato dall’Assemblea Nazionale dei Soci del 26/10/2024 di cui è parte integrante di Verbale e da tale data decorre. 2. Del presente regolamento si deve fare menzione in ogni convocazione di Assemblea elettiva di Consiglieri. 3. Il presente regolamento sarà pubblicato entro 5 giorni sul sito web dell’Associazione in apposita sezione.

Regolamento elettorale approvato in data 26/10/2024 dall’Assemblea degli Associati dell’Associazione Orizzonti Liberali Verso il Partito Liberal-democratico.

Andrea Cecchi

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